LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO
Dal 2001 per i voli di linea charter e low cost da e per l’Unione Europea è valida la Carta dei diritti dei passeggeri aerei. All’acquisto dei biglietti i clienti hanno diritto a ricevere tutte le informazioni inerenti il viaggio: orari, vettore, cambi, scali, trasferimenti di aeroporti. Anche in caso di e-ticket quindi deve essere inviata una ricevuta di viaggio con le informazioni e le norme del volo.
Rimborsi dovuti
Va premesso che la compagnia aerea ha l'obbligo di informare il passeggero dei suoi diritti quando si verificano casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo. In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a un rimborso pecuniario o a una partenza il prima possibile, oltre all’assistenza con pasti e trasporto e sistemazione in albergo, in relazione ai tempi di attesa. A meno che la cancellazione sia dovuta a circostanze esterne, il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria. Un’ assistenza con pasti e eventualmente albergo pagati sono dovuti anche per ritardi prolungati. Se si ha un pacchetto tutto compreso, con volo e hotel, si può trasferire la prenotazione a un’altra persona, e il prezzo stipulato nel contratto non può essere cambiato. I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione Europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente. Il diritto alla compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo in partenza superiore alle cinque ore. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.
Overbooking
A volte le compagnie aeree vendono un numero superiore di biglietti a quello dei posti effettivi. In questo caso, secondo la Carta dei Diritti del passeggero, devono offrire al cliente che si ritrova senza posto la scelta fra queste opzioni: rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, il primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale, un volo alternativo a una data successiva, a scelta del passeggero. La compagnia aerea inoltre deve pagare un risarcimento minimo in contanti e deve offrire la possibilità di telefonare, offrire pasti e sistemazione in albergo in relazione all’attesa. Il passeggero ha infine diritto al trasporto pagato alla destinazione originaria se sceglie un volo che atterra in un altro aeroporto.
Passeggeri disabili
Gli articoli 3 e 4 del Regolamento del Parlamento Europeo, emanati nel 2007 e completati nel 2008 e 2009, disciplinano i diritti delle persone disabili nel trasporto aereo: compagnie aeree, aeroporti e operatori turistici devono garantire assistenza e servizi alle persone disabili a bordo. La persona disabile all’atto della prenotazione deve segnalare la tipologia della ridotta mobilità e le eventuali necessarie assistenze. A volte è necessaria una prenotazione telefonica.

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